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domenica 26 giugno 2022

IL 17 GIUGNO 2022 SI E' SVOLTO, A MILANO, IL CONGRESSO NAZIONALE DELL'AGL. ROBERTO FASCIANI CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI. ELETTO IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'AGL.

Il Segretario Generale ha, nella sua relazione, approvata all'unanimità dal Congresso, illustrato il ruolo del lavoro alla luce degli eventi storici occorsi quali la pandemia ed il conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina. Il tessuto produttivo nazionale è chiaramente scosso per non dire declinante ed il lavoro deve trovare all’interno di questo contesto un nuovo ruolo ed un nuovo significato, anche con riferimento all’Europa. Infortuni sul lavoro, precarizzazione, quarta rivoluzione industriale, globalizzazione sono questioni fondamentali. Il sindacato dovrà fare pesare le istanze sociali, ma ancora una volta ribadisce il Segretario Generale, occorre avere una prospettiva europea. I sindacati tradizionali e organizzati non sono in grado di ovviare a molti problemi del mondo del lavoro. La situazione politica non aiuta, in particolare per la perenne litigiosità dei partiti e lo stato di continua campagna elettorale in cui versa la politica nazionale. Il Governo Draghi aveva un mandato limitato, siamo in una fase di passaggio. Le forze sociali devono proporsi costruttivamente. Ma la continua dinamica politica non consente di risolvere i problemi perché non esistono forze stabili di riferimento. Sono state attuate misure valide quali il reddito di cittadinanza ma tale misura non ha risposto alle esigenze di lavoro e produttive. La situazione economica si sta aggravando con l’inflazione, il caro vita, la scarsità energetica. Come sindacato l’AGL, deve essere conflittuale ma anche capace di utilizzare a beneficio dei lavoratori le situazioni favorevoli dal punto di vista contrattuale. Non esistono in Italia politiche del lavoro ed industriali ed il mondo dell’imprenditoria è in crisi. Alcune questioni nazionali sono ancora irrisolte: la crisi del mezzogiorno, ad esempio. L’Italia deve operare una svolta in questioni essenziali: l’ambiente, le fonti dell’energia, l’investimento su formazione ed istruzione, sul lavoro femminile. Occorre maggiore impegno nel sindacato, ma l’organizzazione si è mossa bene in particolare attraverso il patronato ed il centro di assistenza fiscale. Stiamo lavorando bene rispetto alle forze ed alle dimensioni dell’organizzazione. A Milano e in diverse zone del Paese il sindacato inizia ad essere conosciuto. L’obiettivo però è diffondere capillarmente l’organizzazione su tutto il territorio nazionale. Importante è tenere presente che numerosi soggetti si sono rivolti all’organizzazione ed hanno trovato ascolto e competenza.

giovedì 22 settembre 2016

ROBERTO FASCIANI DIRETTORE DI EUROPE CHINESE NEWS

                                a destra, la Presidente di MILAN HUAXIA GROUP, Angela Zhou

Roberto Fasciani è il nuovo Direttore di EUROPE CHINESE NEWS.

“EUROPE CHINESE NEWS” secondo il Sole 24 Ore (21. 3.2012), è “la più importante testata in ideogrammi scritta e stampata in Italia”. Fondata nel 2004, distribuita in Italia e in Europa, la pubblicazione ha anche una versione online in cinese sul sito http://www.ozhrb.eu e in inglese sul sito http://www.ihuarenbao.com/en/ . La Presidente della Società editrice è Angela Zhou, imprenditrice ben conosciuta, anche fondatrice e Presidente di MILAN HUAXIA GROUP, società a capo del gruppo HUAXIA, una delle più importanti imprese cinesi in Italia. Il suo gruppo ha interessi in molti settori fra cui: media on e offline, media center, e-commerce globale, organizzazione di eventi, studi di consulenza, import ed export di beni di lusso e di prodotti alimentari, hotel, enoteche, ristoranti cinesi e occidentali, food & beverage, catering e ospitalità, agenzie di viaggi, società di consulenza per investimenti , promotore di mostre, studi legali, società di assicurazione, centri culturali e altri modelli multi-business. MILAN HUAXIA GROUP è una delle aziende di proprietà di imprenditori cinesi più influenti in Italia e una tra le più importanti società cinesi a livello internazionale.

lunedì 4 gennaio 2016

LA FAIDA INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE FISCALE


AGL: si muove (benissimo) la Giustizia, Renzi abbassa le tasse e cosa succede all'interno dell'Amministrazione Finanziaria? Va avanti una pluriennale faida tra vertici (sostenuti dai sindacati compartecipi) che nominano dirigenti dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale e alcuni altri sindacati sostenuti da chi non è riuscito a diventare dirigente in questi anni che, per via solo giudiziaria (non avendo i numeri tra il personale per imporre sindacalmente un cambiamento), sabotano ogni iniziativa dei vertici volta a uscire da questo impasse.
Bello spettacolo! Soprattutto grande dimostrazione di attaccamento del personale del Fisco ai superiori interessi della Nazione!
L'ultima volta avevamo "consigliato" a Renzi, per una volta, di mettersi d'accordo con Salvini e Berlusconi per introdurre anche in Italia la Flat-Tax. Confermiamo questa nostra indicazione. Ma come cittadini e contribuenti vorremmo anche che si pensasse a mandare a casa una volta per tutte gente che da anni pensa prima ai cazzi suoi (cioè a restare dirigente o a vendicarsi per non esserlo divenuto) e poi (ma male, visti i risultati a tutti i livelli) a far bene il proprio lavoro!

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fonte: www.tiscali.it

Cassazione assolve azienda siciliana che evade l'Iva a causa della crisi

La sentenza di condanna era stata pronunciata dalla Corte di appello di Catania 

Redazione Tiscali
La Cassazione ha annullato con rinvio una condanna della Corte di appello di Catania per ommesso versamento dell’Iva del rappresentante legale di una cooperativa siciliana. Le motivazioni della Cassazione - “Serve una prova rigorosa del fatto che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento decisivo del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto” ha scritto la Cassazione motivando la decisione.

Fallimento dell'unico cliente prima della scadenza del pagamento -

Ed in effetti gli eventi danno ragione alla cooperativa che ha visto fallire il suo unico cliente proprio nell’imminenza della data di scadenza del pagamento delle imposte. Per la Cassazione “la Corte di appello di Catania ha mancato del tutto di valutare la specifica situazione che ha causato il dissesto dell’impresa”.

Caso classificabile come "evasione di sopravvivenza" - Ora la causa tornerà al tribunale di Catania per una nuova valutazione complessiva. La cronaca economica di questi ultimi anni ha portato alla ribalta diversi di “evasione di sopravvivenza”. Nel caso in questione la cooperativa ha preferito utilizzare le scarse risorse finanziarie a disposizione per pagare gli stipendi di Natale dei dipendenti.

Una buona notizia in un Paese "malato" di tasse - In un Paese come l’Italia flagellato da un lato da una diffusa evasione e dall’altro da una oppressione fiscale dello Stato nei confronti di chi le tasse le paga, ogni tanto arriva anche qualche notizia che lascia sperare in un futuro diverso.

martedì 1 aprile 2014

martedì 3 dicembre 2013

COOPERATIVE: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETA LA FINE DELL'UNCI E DEL FONDO MUTUALISTICO PROMOCOOP


pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.275 del 23 nov.2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577; 
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
18 luglio 1975, pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta 

 Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto  1975,  con  il  quale
l'Unione  nazionale  cooperative   italiane   (U.N.C.I.)   e'   stata
riconosciuta   quale   associazione   nazionale   di   rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947,  e  ne  e'  stato  altresi'
approvato il relativo statuto; 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  con  i  quali  si
attribuiscono al Ministero delle attivita' produttive le funzioni  ed
i compiti gia'  di  competenza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in materia di cooperazione; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma  12,  il  quale  dispone  che  la  denominazione
«Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero   delle   attivita'
produttive»  in  relazione  alle  funzioni  gia'  conferite  a   tale
Dicastero; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed
in particolare il comma 7, in  forza  del  quale  il  Ministro  delle
attivita'   produttive   puo'   revocare   il   riconoscimento   alle
Associazioni  nazionali  che  non  sono   in   grado   di   assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la relazione del Direttore  Generale  per  le  piccole  medie
imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in
data 17 luglio 2013, con la quale  sono  state  segnalate  perduranti
problematiche   ed   inefficienze   nell'attivita'    di    vigilanza
dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative  associate,  stante  il
persistere di una conflittualita' interna circa il soggetto  titolato
all'effettiva  rappresentanza  dell'associazione,  manifestata  dalla
nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate,  indette
di  volta  in  volta  da  organi  oggetto   di   contestazione,   con
deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato
pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare; 
  Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali  nel  mese  di
dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante  stato  di  immobilita'
dell'attivita' amministrativa dell'Associazione di rappresentanza,  a
seguito del conflitto insorto in seno ai relativi  organi  statutari,
il  quale  non  consentiva  un  andamento  ordinato  della   gestione
amministrativa e associativa, con  conseguente  mancata  approvazione
del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo  2010  nonche'
delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili  per  il
corretto svolgimento della vita associativa; 
  Viste  le  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza   svolta   dal
Ministero nei confronti  dell'Associazione  nell'anno  2011,  che  ha
confermato  irregolarita'  gestionali   consistenti   nella   mancata
approvazione di bilanci, nelle intervenute  modifiche  statutarie  in
contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle  ricorrenti  carenze
nella redazione dei  verbali  di  revisione  da  parte  dei  revisori
incaricati dall'U.N.C.I.; 
  Viste  le  diffide  rivolte  all'U.N.C.I.  a   disporre   specifici
correttivi   nell'organizzazione   dell'attivita'   revisionale,   da
attuarsi  mediante  programmazione  e  realizzazione   di   attivita'
formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle  quali  sono
pervenute   risposte   contrastanti   dai   diversi   soggetti    che
rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto  tra  di  loro,  la
titolarita'    della    qualita'     di     legale     rappresentante
dell'Associazione; 
  Preso atto della corrispondenza intercorsa  con  la  Prefettura  di
Roma  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  la  quale  attesta  il
perpetuarsi  della  situazione  di  forte  conflitto,   dovuto   alle
contrapposte richieste di iscrizione,  quale  rappresentante  legale,
nel registro  prefettizio  delle  persone  giuridiche,  da  parte  di
soggetti diversi, legittimati a seguito di successive  pronunce,  non
definitive e non univoche, rese dal  Tribunale  Civile  di  Roma.  In
particolare,  nel  solo  ultimo  anno  risulta  che  sulla  base   di
successive  assemblee  congressuali  e  di   distinti   provvedimenti
giudiziali la Prefettura di Roma  ha  proceduto  ad  iscrivere  quale
presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il
Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale  Amico  e,  da
ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna; 
  Vista la nota del  Sindacato  FE.S.I.C.A.,  pervenuta  in  data  13
settembre 2012, con la quale si segnala  al  Ministero  l'assenza  di
certezze circa l'effettiva titolarita'  della  rappresentanza  legale
dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota  dello  stesso  Sindacato
del  15  marzo  2013,  con  la  quale  si  rinnova  la  richiesta  di
chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare  l'Associazione  in
giudizio,  nel  procedimento  di  opposizione  al  licenziamento   di
dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.; 
  Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti  rivolte
al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso
i  quali  l'U.N.C.I.  ha  designato  propri   rappresentanti,   circa
l'effettivita'    della    carica    di     rappresentante     legale
dell'Associazione  medesima,  stanti  le  contrastanti   affermazioni
provenienti da soggetti che assumono di essere titolati; 
  Preso atto delle numerose pronunce  rese  dal  Tribunale  di  Roma,
dalle  quali  emerge  un  insanabile  conflitto  e  la  non   univoca
individuazione  del  rappresentante  legale   dell'U.N.C.I.   ed   in
particolare: 
  - ordinanza 27  aprile  2012,  la  quale  rinvia  alla  inevitabile
convocazione  dell'assemblea   degli   associati   l'adozione   delle
decisioni necessarie per risolvere le  problematiche  verificatesi  e
ripristinare un regolare sistema amministrativo; 
  - ordinanza  collegiale  19  giugno  2012  la  quale  riconosce  la
validita' della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona  del
rappresentante legale p.t. Pasquale Amico; 
  - ordinanza 27 luglio 2012,  giudice  dott.ssa  Buonocore,  con  la
quale e' stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico
Pasquale,  quale  neo   nominato   presidente   dell'U.N.C.I.   nella
disponibilita' della documentazione e dei beni  di  pertinenza  della
predetta associazione e di consentire allo stesso il  libero  accesso
alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
astenersi dal compimento di atti ed attivita' riservate, per legge  o
per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad  altro  diverso  organo
dell'Associazione;  astenersi  dalla  spendita  della   qualita'   di
presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi"; 
  - ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la  quale
e'  stata  rigettata  l'istanza   di   sospensione   della   delibera
congressuale del 24  marzo  2012  che  ha  eletto  il  Cav.  Amico  a
Presidente  dell'U.N.C.I.,  confermata   con   successiva   ordinanza
collegiale del 6 febbraio 2013; 
  - ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano,  che
ha dichiarato la piena regolarita' di tutti gli  atti  prodromici  al
congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale
Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - sentenza n. 16217 dell'11 giugno  2013,  depositata  in  data  22
luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma - III Sezione  Civile,
ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare e' quello  del
2000, dichiarando  altresi'  nulla  la  deliberazione  del  Consiglio
Generale U.N.C.I. del  23  giugno  2010  con  cui  venne  fissata  la
convocazione del Congresso nazionale straordinario  dell'Associazione
ed approvato il relativo  regolamento  congressuale.  Sulla  base  di
detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario  del  15
luglio 2013, la Prefettura di Roma ha  provveduto  ad  iscrivere  nel
registro delle persone giuridiche il  signor  Mignogna  Cosimo  quale
presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - ordinanza del Tribunale Civile  di  Roma,  Sezione  III,  giudice
dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con  la  quale  e'  stata  in  via
preliminare rilevata l'infondatezza della  eccezione  di  difetto  di
legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal  Cav.  Amico,
sul presupposto della spettanza a costui della carica  di  presidente
dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012; 
  Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui
alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013; 
  Valutate  le  argomentazioni   formulate   mediante   deposito   di
documentazione prodotta nel corso  della  accordata  audizione  delle
parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013; 
  Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con
la quale l'Amministrazione ha comunicato la  sospensione  per  trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 del termine finale del procedimento di revoca; 
  Preso atto altresi' che, successivamente alla comunicazione  del  3
ottobre  2013,  inerente  la  sospensione  del  termine  finale   del
procedimento di revoca, in data  18  ottobre  2013  veniva  richiesto
all'U.N.C.I.  un  aggiornamento  di  notizie  circa  l'attivita'   di
vigilanza svolta; 
  Preso  atto  che  nel  corso  del  procedimento  di  verifica   dei
presupposti per la revoca,  il  Cav.  Amico  ha  ribadito  l'avvenuta
assegnazione di 3.403 incarichi di  revisione  cooperativa  nell'anno
2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna  ha
dichiarato di aver autonomamente disposto  l'effettuazione  di  circa
1.500  revisioni  cooperative  dietro   segnalazione   degli   uffici
regionali dell'Associazione, restando dunque  acclarata  l'incertezza
sulla  individuazione  della  carica  di  presidente  e  di  soggetto
legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione; 
  Ritenuto che la  predetta  incertezza  sulla  individuazione  della
carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli
incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attivita'
revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa; 
  Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti  hanno
reso negli incontri  tenuti  presso  la  Direzione  generale  per  le
piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso  le  quali
e' stata ribadita  da  un  lato  l'impossibilita'  di  una  soluzione
stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione
dello sdoppiamento delle strutture sociali ed  amministrative,  fatti
questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e  serena
gestione del rapporto associativo e revisionale  con  le  cooperative
aderenti; 
  Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarita'  della
"governance"  associativa  ostacola  l'efficace   svolgimento   della
attivita' revisionale nei confronti degli enti cooperativi  associati
e le relazioni con i soggetti istituzionali che  hanno  rapporti  con
l'U.N.C.I.; 
  Preso atto che a causa della  conflittualita'  interna  sono  state
fissate due distinte sedi sociali, ubicate  in  luoghi  diversi,  con
conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e
rapporti istituzionali; 
  Considerato che la revoca del  riconoscimento  costituisce  l'unico
provvedimento previsto dalla legge come  adottabile  da  parte  della
Amministrazione,  in  presenza   di   presupposti   incidenti   sullo
svolgimento corretto ed efficiente della  attivita'  revisionale  nei
confronti delle societa' cooperative aderenti; 
  Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   7,   del   decreto
legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del  provvedimento  di  revoca  del
riconoscimento dell'associazione U.N.C.I.,  atteso  che  la  medesima
Associazione  non  risulta  essere  piu'  in   grado   di   assolvere
efficacemente alle  funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  cooperativi
associati, ad essa demandate; 
  Considerato che  il  suddetto  riconoscimento  e'  intervenuto  con
decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  rilevando  dunque
sia ai fini della legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica; 
  Considerate le sopravvenute modifiche  normative  (articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,  n.  361,
recante  norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello  statuto  e  articolo  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono  il
riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; 
  Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un
riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche
normative, che  ha  rivestito  la  duplice  inscindibile  valenza  di
legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e  di
acquisto della personalita' giuridica, e dunque deve valere per  ogni
effetto conseguente allo stesso riconoscimento; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992,  n.  59,
il quale prevede che le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  e
quelle riconosciute in base a leggi  emanate  da  regioni  a  statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, i quali  possono  essere  gestiti  senza
scopo di lucro da societa'  per  azioni  o  da  associazioni  e  sono
alimentati ed incrementati ai sensi dei commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 11; 
  Considerato che l'U.N.C.I.  ha  costituito  un  fondo  mutualistico
gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Promocoop S.p.A.; 
  Ritenuto di dover disporre circa gli  aspetti  conseguenziali  alla
revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.; 

                               Decreta 

                               Art. 1 

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  2
agosto 2002, n. 220, e' revocato ad ogni  effetto  il  riconoscimento
dell'Unione  nazionale   cooperative   italiane   (U.N.C.I.),   quale
associazione nazionale  di  rappresentanza  e  tutela  del  movimento
cooperativo, di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577. 

                               Art. 2 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto,  l'U.N.C.I.
non  e'  piu'  legittimato  a  ricevere  alcun  versamento   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato n. 1577 del  1947,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'
revisionale da parte delle cooperative  e  degli  enti  mutualistici,
quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
220 del 2002. 
  2.  A  far  data  dalla  suddetta  pubblicazione,  all'associazione
U.N.C.I. e' fatto  divieto  di  accettare  versamenti  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse  residue,  acquisite  per  le  attivita'
revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo  XVIII,
Capitolo 3592. 

Art. 3 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente  decreto,  cessa  la
legittimazione della societa' Fondo per la promozione e  lo  sviluppo
della  cooperazione  -  Promocoop  S.p.A.,  che  gestisce  il   fondo
mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti  e  devoluzioni
di cui al medesimo  articolo  11,  commi  4  e  5,  rivenienti  dalle
societa' cooperative e dagli enti mutualistici quali  individuati  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 
  2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla societa' Fondo per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A.  e'
fatto divieto di accettare versamenti  e  devoluzioni  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le  finalita'  di
cui al citato articolo 11,  da  versare  al  Bilancio  entrata  dello
Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso,  entro  60  giorni,
ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199 del 1971. 
    Roma, 22 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Zanonato

venerdì 16 agosto 2013

PACHINO - SIRACUSA - SICILIA: BAGNANTI SOCCORRONO MIGRANTI SU BARCONE ARENATO DAVANTI ALLA SPIAGGIA. GLI ITALIANI HANNO LE IDEE CHIARE. E I POLITICI?

Ancora stiamo aspettando, dalla classe politica uscita dalle ultime elezioni, quanto avevamo chiesto: * la cancellazione della legge Bossi-Fini * sanatoria generalizzata di chi già è in Italia e lavora in nero * affrontare la questione dell'eccessivo numero di extracomunitari in carcere * una vera politica di accoglienza europea * la salvezza per i profughi scappati dall'inferno, dando loro asilo politico abbandonando la politica degli accordi di espulsione * la chiusura dei Cie * diritto di cittadinanza per chi nasce e cresce in Italia * abolizione della tassa sui permessi di soggiorno * accettare velocemente i permessi di soggiorno pendenti e aumentarne la durata per chi ha perso il lavoro * unificare i contributi previdenziali nel Paese di provenienta o, se non possibile, versare al lavoratore i contributi pagati in Italia * garantire accettabili condizioni per esercitare la libertà di culto per chiunque e per qualunque religione * aprire una seria riflessione per concedere il diritto di voto a chi è in Italia da tanti anni.